Fermo - Per l’Assessore Capriotti, in seguito a quanto detto dalla stampa locale e dal quotidiano finanziario “Il Sole 24 ore”, non è chiara la fonte in base alla quale è stata quantificata la perdita ipotetica relativa ai prodotti derivati sottoscritti con Unicredit. Ad oggi lo stesso Ente non è ancora in possesso di una valutazione puntuale ed aggiornata del Mark to Market dei prodotti derivati in oggetto. La problematica quindi per l’Assessore, oltre alla quantificazione della potenziale perdita, concerne la bontà dello strumento consigliato a suo tempo dall’Unicredit per ristrutturare il debito e rivelatosi, ad oggi, assolutamente pericolosa per il nostro Comune come per una miriade di altri Enti. Per ripercorrere brevemente le motivazioni alla base della sottoscrizione di tali strumenti finanziari bisogna risalire al 2003 quando il Comune di Fermo pagava su una parte consistente del proprio debito un interesse fisso oltre il 6%, quando invece il tasso euribor che si poteva ottenere sul mercato era ben al di sotto di tale soglia (2-2,5%). La giunta comunale che allora amministrava il Comune di Fermo, al fine quindi di ridurre i flussi finanziari negativi derivanti dal pagamento delle rate di mutuo, in data 2/9/2003 con Delibera n. 787 affidava all’Istituto di credito UBM Unicredit Banca Mobiliare l’incarico di advisor per la gestione del debito e l’eventuale attivazione di operazioni finanziarie in derivati a seguito di un’indagine conoscitiva effettuata ex deliberazione d’indirizzo della Giunta comunale n. 1014 del 19/11/2002. Successivamente il Comune, dietro espressa indicazione dell’Advisor Unicredit ha sottoscritto con lo stesso un contratto di IRS. La scelta dello strumento più adeguato alla ristrutturazione del debito non avvenne dunque tramite un processo valutativo interno all’ente bensì tramite la scelta di un advisor (consulente) altamente specializzato e qualificato quale l’Unicredit. In particolare il Comune di Fermo affidò al consulente un incarico ben specifico, formalizzato con la Delibera di Giunta del 19/11/02 n. 1014, che nella sostanza prevedeva la ristrutturazione del debito tramite l’attuazione di operazioni finanziarie che non comportassero un elevato rischio a carico dell’Ente. Ciò nonostante l’istituto di credito nell’espletamento del mandato conferitogli proponeva operazioni con un elevato tasso di rischiosità e con un contenuto altamente specialistico presentandole come operazioni vantaggiose per l’ente, contravvenendo peraltro anche agli obblighi in materia di conflitto d’interessi posti a carico degli intermediari finanziari dal disposto del Regolamento Consob n. 58/98 art. 27. In definitiva la sintesi che può trarsi da tale vicenda, che assomiglia tanto a storie già vissute fra utenti e sistema banca, ricorda i casi legati ai Bond Parmalat e Cirio dove un rilevante numero di utenti sono caduti nella trappola tesa loro da chi doveva invece aiutarli e consigliarli. Per quanto riguarda il comportamento che il Comune intende perseguire in merito alla vicenda, l’Assessore Capriotti ribadisce di essere ancora in attesa di un riscontro da parte di Unicredit alle contestazioni avanzate dall’Ente e, nel caso di una risposta non soddisfacente alle nostre aspettative, il Comune valuterà concretamente l’opportunità d’intraprendere l’azione legale magari coinvolgendo anche altri Enti in una class action. Il Comune di Fermo ritiene che la Banca abbia violato l’obbligo di curare i rapporti con la clientela con la cosiddetta ‘diligenza del buon banchiere’, diligenza che la giurisprudenza impone e che è notoriamente superiore a quella del ‘buon padre di famiglia’ e lo stesso sta valutando la sussistenza di comportamenti eventualmente penalmente rilevanti sotto vari profili, ivi incluso quello usurario (ex legge n.108/1996). Sempre più confortati da una giurisprudenza che fino a poco tempo fa non esisteva e che invece si sta formando con sentenze che riguardano condanne penali come quella emessa dalla Quarta Corte d’Appello di Milano che ha condannato un istituto bancario italiano.
mercoledì 5 marzo 2008
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